MUSICA




​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​



​​​​​​​Parliamo dei nostri gusti musicali
​​​​​​​

​​​



MUSICA
Start a New Topic 
Author
Comment
MINA DIRITTO D'AUTORE LIMITATO DAL SOLE 24 ORE

Sul web diritto d'autore limitato
di Giovanni Negri




"Dai nostri archivi"
«Niente rete alternativa senza Telecom Italia»
Duello a distanza Telecom-Fastweb
Chiavette Usb, memorie e Dvd più cari: aumenta il tributo di copia privata
L'abc della legge comunitaria
La Rete? Spazio in cerca di utenti



Mina canta ancora. Anche via internet. Ma non può pretendere che le siano riconosciuti nuovi diritti per trasmissioni come «Studio Uno», «Milleluci», «Teatro 10» e «Sabato sera», che hanno segnato la storia della televisione. Tanto da essere entrate a fare parte degli archivi storici Rai. Archivi cui Fastweb attraverso un accordo con Rai ha accesso per lo sfruttamento delle trasmissioni attraverso un sistema di «tv on demand». Mina aveva avviato un'azione legale, sostenendo tra l'altro l'indebito arricchimento di Fastweb e il risarcimento dei danni per la violazione dei propri diritti d'autore. Il tribunale di Milano le ha però dato torto con sentenza depositata il 14 aprile. «Una pronuncia – commenta Antonio Donvito, legale Fastweb –, la prima nella materia televisiva, che ha riconosciuto il pieno diritto della fruizione attraverso internet dei programmi televisivi».

Mina, davanti alla sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale, aveva sostenuto che la tv interattiva e on demand costituisce una forma di sfruttamento economico diverso rispetto alla diffusione radiotelevisiva, che lei non aveva autorizzato «anche perché tale forma di sfruttamento era addirittura impensabile alla data in cui gli spettacoli sono stati realizzati e trasmessi (fine anni '60, inizio anni '70)». Inoltre lo spettatore avrebbe una possibilità di fruizione del tutto analoga a quella del Dvd con fermo immagine, velocità diverse, modalità avanti/indietro.

La valutazione del tribunale è stata però diversa. E si è concentrata sull'interpretazione dell'articolo 80 della legge sul diritto d'autore (la n. 633 del 1941). Per i giudici, la norma va considerata in maniera unitaria ed è chiara nella sua ratio: disciplina infatti in forma unitaria i casi di comunicazione al pubblico in ogni forma e modo, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti. Una dizione tale fa ritenere ai giudici che il legislatore dell'epoca fosse stato sufficientemente lungimirante, arrivando a potere comprendere nella disposizione anche forme di diffusione, come quella via internet, ai tempi certo non prevedibili.

Nella lettura del tribunale non c'è ragione di distinguere tra diverse modalità di comunicazione al pubblico, sostenendo che la cessione passata di diritti non copra anche il presente: gli atti di messa a disposizione on demand, che costituiscono una forma di comunicazione al pubblico, vengono disciplinati dall'articolo 80 della legge sul diritto d'autore in maniera omogenea rispetto alla diffusione via etere e alla comunicazione via satellite. Caso in parte diverso è invece quello della modalità di fruizione on demand che permette il downloading prevedendo in particolare la possibilità per l'utente di effettuare una copia digitale della prestazione artistica.